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Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2024, n. 4798, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Riqualificazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) - Atto diverso menzionato in quello registrato - Rilevanza - Esclusione.


In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.