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Cassazione, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9084, sez. V


Iva - Agevolazioni prima casa - Preliminare - Acconti- Dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti assente nel preliminare.


Secondo il comma 2 della nota II-bis della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 , "In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare"; come ha già condivisibilmente affermato questa Corte, l'eventuale pretesa impositiva sulla differenza dell'aliquota IVA applicata deve ritenersi illegittima, in quanto le somme anticipatamente incassate, a qualsiasi titolo (acconto o caparra confirmatoria), dalla società contribuente per la vendita degli immobili, a condizione che siano ricomprese nel prezzo della compravendita indicato nell'atto di acquisto definitivo, vanno sottoposte a tassazione agevolata, purché al momento della stipula del contratto definitivo sussistano in capo all'acquirente i requisiti per fruirne e lo stesso ne abbia fatto espressa dichiarazione in detto atto definitivo (Cass. n. 5943 dell'8/03/2017); di conseguenza, qualora gli acquirenti abbiano diritto di fruire dell'agevolazione, va esclusa anche la pretesa sanzionatoria per irregolare fatturazione, essendo indifferente che abbiano reso la prescritta dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata in sede di stipulazione del contratto preliminare o solo al momento della conclusione del contratto definitivo, dato che il legislatore espressamente riferisce la rilevanza di detta dichiarazione alla realizzazione dell'effetto traslativo che scaturisce, appunto, soltanto dalla stipulazione del contratto definitivo (Cass. n. 20077 del 2/06/2022).


Iva -Realizzazione complesso immobiliare con aliquota agevolata - Esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Rapporto di accessorietà - Individuazione - Criteri.

In tema di IVA, il carattere accessorio o meno di una prestazione ad altra deve essere verificato non già con riferimento a colui che, in concreto e sul piano meramente materiale, si riveli il fruitore finale di una prestazione (nella specie, gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla contribuente), ma esclusivamente con riguardo alle parti del contratto.