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Corte di giustizia UE, sentenza 16 dicembre 2021, cause riunite C-478/19 e C-479/19

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti Investimenti in beni immobili Imposte ipotecarie e catastali Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi Differenza di trattamento Comparabilità delle situazioni Criteri obiettivi di differenziazione

L’articolo 56 CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 63 TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro [n.d.r. articolo 35, comma 10-ter DL 223/2006] che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, purché queste due categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, a meno che una siffatta differenza di trattamento non sia giustificata dall’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.