Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.
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Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 ottobre 2017, n. 240.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante:
«Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante:
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che
istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 1, comma
238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che
istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante:
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il
casellario dell'assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno
di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita
nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla
promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per la salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Definizioni
Art. 1. Definizioni
1. Ai soli fini del presente
decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
a) «povertà»: la condizione del
nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre
dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita
dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione,
all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo
familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli
ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della
situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è
calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della
situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala
di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione
del nucleo familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione
sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso
al Reddito di inclusione - ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa
indicata come residenza familiare nella DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il
valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2
e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il
valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilità»:
persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media,
grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle
prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo
familiare;
q) «presa in carico»: funzione
esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un
nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi
personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di
prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi
di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Povertà»: il Fondo per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta
acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le
caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e
successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo
stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui
all'articolo 3, comma 3;
v) «SIA»: la misura di contrasto
alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo
1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA)
dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di
disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 22 del 2015.
Capo II
Misura nazionale unica di contrasto alla povertà
Art. 2. Reddito di inclusione - ReI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018,
è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura
unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a carattere
universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato
all'affrancamento dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei
familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini
dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio economico, definito
ai sensi dell'articolo 4;
b) una componente di servizi alla
persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno
del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui
all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto
personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di
cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle
risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della
platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio
economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a
valere sul Fondo Povertà, sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.
6. Il ReI è richiesto presso
specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a
livello di ambito territoriale, è riconosciuto dall'INPS previa verifica del
possesso dei requisiti ed è erogato, per la componente di cui al comma 3,
lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le
modalità di cui all'articolo 9.
7. Al fine di semplificare gli
adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione
economica è dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni
già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla
possibilità di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalità di cui
all'articolo 10.
8. Il ReI è compatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi
dell'articolo 11.
9. Il progetto personalizzato
connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi,
pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono
altresì applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino
discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali
si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio
economico.
10. All'attuazione territoriale del
ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale,
svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome
adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con
riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un
Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14. Le regioni e
le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri
residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui al medesimo
articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della
valutazione del ReI nelle modalità di cui all'articolo 15.
12. Al fine di agevolare
l'attuazione del ReI, nonché di promuovere forme partecipate di programmazione
e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla povertà, che
riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povertà, che,
oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali,
degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalità di funzionamento del
Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo
Povertà.
Art. 3. Beneficiari
1. Il ReI è riconosciuto, su
richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di
residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere
congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione o suo
familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia, in via
continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione
economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'ISEE, in corso di
validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE non
superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio
immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio
mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000
per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo
di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle
soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una
situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli
articoli 10 e 11;
c) con riferimento al godimento di
beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero
motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la
richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della
disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. Oltre ai requisiti di cui al
comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo
familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU,
deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di età
minore di anni 18;
b) presenza di una persona con
disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato
di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di
gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica
e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di
quattro mesi dalla data presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore
di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di
beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in
cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per
mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno
tre mesi.
3. Per le finalità di cui al
presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori
il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non è in ogni caso
compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il
nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la
disoccupazione involontaria.
Art. 4. Beneficio economico
1.
Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro
3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente
alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni
di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al
75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il
limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari
ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri
trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore
mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi
trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine,
nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile,
l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente
all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di
erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai
titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati
in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del
loro valore.
3. Nel valore mensile dei
trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
a) le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno
economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito
del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del
comune o dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni
servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi
da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1,
eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo
familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel
medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono
dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI è
riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e,
superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi
da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata,
in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anche in
esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area
della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la
possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con
sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di
cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di
sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo
familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento
dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo
familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione.
7. Nell'ipotesi di interruzione
nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 12, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata
complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.
Art. 5. Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale
1.
Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con
le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma
1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale è
offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete
integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le
condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per
l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a
livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla
regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne
dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
2. Agli interventi di cui al
presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e
dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità
del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In
particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti
personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo
di occupabilità;
d) educazione, istruzione e
formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimità e
sociali.
3. La valutazione multidimensionale
è organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari
del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base
alla condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle
verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è
programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi
dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura
all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo
familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto
personalizzato. L'analisi preliminare è effettuata da operatori sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi
preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla
sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora
il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5,
redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.
6. Nei casi di cui al comma 5, il
responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del
programma e, in mancanza, contatta nel più breve tempo consentito il competente
centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di
servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data
in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il
patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le
successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all'analisi
preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi
approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un
operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri
operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal
servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a
seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per
l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e
l'istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e
disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione
sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le équipe
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità
di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province
autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si dà luogo alla
costituzione di équipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5,
anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni
complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneità
nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la
definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.
10. I servizi per l'informazione e
l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
Art. 6. Progetto
personalizzato
1.
In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti
giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.
Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto,
eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima
sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione
del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di
prima applicazione all'articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla
base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della
valutazione multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i
risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento
lavorativo e all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di
specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio
economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere
specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei
componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di
cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:
a) esprimere in maniera specifica e
concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni
attivati;
b) costituire l'esito di un
processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena
condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente
con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di
realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2,
lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla
povertà di cui all'articolo 7, nonché gli interventi afferenti alle politiche
del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative,
e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione
vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto
personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere
specifiche attività, di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel
progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i
competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile,
se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative
dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro
e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al
patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui
all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano
opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per
l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e
cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
6. I servizi territoriali operano
in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno
2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è
riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla
base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito
territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono nella
progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del
Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche
forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a
valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari
della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
7. Il progetto è definito, anche
nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non
eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in
coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in
funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del
progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato è
definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in
considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione
del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché
promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni
per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato
individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle
necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne
curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e
l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione
dello stesso.
10. Il progetto definisce
metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto
conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo
familiare.
11. Nel caso il componente del
nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e
disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente
decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la
progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i
servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare
omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei
risultati, dei sostegni, nonché degli impegni, di cui al comma 2, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per
la lotta alla povertà e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate
linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in
esito al primo periodo di applicazione del ReI.
13. Il progetto personalizzato e i
sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
1.
I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel
progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale, inclusi i
servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;
b) servizio sociale professionale
per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di
cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio
2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo
domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e
del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare
socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e
servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione
culturale;
h) servizio di pronto intervento
sociale.
2. Al fine di garantire
l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del
Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente
coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Povertà
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al
comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018
e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui
al comma 9. La quota può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui
fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli
specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della
medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale
di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche
contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti
territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema
dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalità del
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i
criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso
degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e
rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva
attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per
le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota
del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere
il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo
riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di
competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo
versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a
livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1
sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente
articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalità di cui al presente
articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON)
e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e
della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto
all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le
modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui
al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del
ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo
tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.
8. In deroga a quanto stabilito ai
commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un
rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto
alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere
sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di
riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del
2000.
9. Nell'ambito della quota del
Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni
di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore
di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo
decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di
cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione
territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree
urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto,
si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si
indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in
coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione
adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5
novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,
comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di
rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di
specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.
Art. 8. Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale
1.
Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del
graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle
ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, il
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito
denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali
aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della
condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b);
b) gli indicatori del tenore di
vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) l'estensione della platea dei
beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo
3, comma 2, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni,
prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente
mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui
all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla
lettera a), nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in
sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unità;
e) la previsione di incremento
delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista
per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
f) il massimale del beneficio
economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le
modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia
superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i
nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il
massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
g) l'elenco degli interventi e dei
servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7,
comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle
risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2,
vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;
deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente
lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del
Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
h) le modalità di rinnovo del
beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
i) i termini temporali per la
definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione
personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il
riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di
contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e servizi di prima
necessità acquistabili mediante la medesima Carta.
2. Ai fini della progressiva
estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non
siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle
condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano può introdurre una scala di
valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse disponibili
le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione è costruita avuto
riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla
situazione occupazionale.
3. Il Piano può procedere
all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche
in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito
al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del
Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione
all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a
seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea è individuata
prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a
55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2.
4. Il Piano è adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.
Art. 9. Richiesta, riconoscimento ed
erogazione del ReI
1.
Il ReI è richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto
dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE,
il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è
successivamente associata dall’ INPS.
2. Gli ambiti territoriali,
eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni
lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema
di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo
adeguate modalità telematiche predisposte dall'Istituto non oltre il 31 ottobre
2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del
codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono
esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni
procedono, contestualmente alle attività di cui al comma 2, alla verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS nelle modalità di cui al
comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI.
4. L'INPS verifica, entro cinque
giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei
requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei
propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe
tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della
concessione del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della
determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale,
ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare
l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
5. In caso di esito positivo delle
verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate
all'INPS ai sensi del comma 3, nonché delle verifiche effettuate dall'INPS, ai
sensi del comma 4, il ReI è riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme del patto
di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento condizionato del beneficio è
comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il
termine di cui al comma 4, primo periodo.
6. Il versamento del beneficio è
disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25,
comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le
erogazioni sono disposte mensilmente.
7. Il beneficio economico è erogato
per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalità del presente
decreto «Carta ReI». Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta
acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro
un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.
In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di
prelievo può essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla
povertà.
8. Alla Carta ReI possono essere
associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di permettere
l'erogazione nelle modalità di cui al comma 7, le disponibilità del Fondo
Povertà, al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto
corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere
eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.
10. I beneficiari del ReI accedono
all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18
anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a
prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
11. Le agevolazioni relative alle
tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di
cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle
relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai
medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i
beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione
per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità
semplificate di estensione del beneficio.
12. Le attività di cui al presente
articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle
altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri
di finanza pubblica programmati.
Art. 10. ISEE precompilato e aggiornamento della situazione
economica
1.
A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia
delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le
informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti
il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata può essere
accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e
per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il
valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono
essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla
dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in
caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile
mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può
accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega,
tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore
dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per
consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
3. Ferme restando le decorrenze di
cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto
previsto nel provvedimento di cui al comma 2, è stabilita la data a partire
dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi,
accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli
fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo
decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente
autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in
relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi
flussi d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre
2018 la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione
della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento
della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio
del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i
patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno
precedente.
5. A decorrere dalla data indicata
nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale
ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità,
qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore
della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui
al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve
essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il
reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la
sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata
nel decreto di cui al comma 3, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente
alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita
nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo
11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le
comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al
compenso.
Art. 11. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
1. Fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI è compatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo
familiare.
2. In caso di variazione della
situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del
nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di
decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività e, comunque, secondo le modalità di cui
all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 22 del 2015.
3. Le comunicazioni di cui al comma
2 sono effettuate anche all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano
componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati
per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso
al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2,
esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e
dell'ISRE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto
della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura
utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. In caso di permanenza dei
requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al
ReI è corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.
Art. 12. Sanzioni, sospensione e decadenza
1. I componenti il nucleo familiare
beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel
progetto personalizzato.
2. Oltre che per i contatti
previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera
a), i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati
nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo
modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.
3. In caso di mancata
presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al
comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6,
comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,
si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di un quarto di
una mensilità del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decurtazione di una mensilità
alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione,
in caso di ulteriore mancata presentazione.
4. In caso di mancata
partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo
familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una
mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione
e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di
ulteriore mancata presentazione.
5. La mancata partecipazione, in
assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di
cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23, comma 5, lettera
e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di
un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo
decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un
solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per
gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
6. In caso di mancato rispetto
degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero di altri
impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato
motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di
riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama formalmente
il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il
richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento
effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i
tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia
adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per
il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della
sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni
richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza
dal beneficio.
7. Nel caso in cui si accerti una
discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura
maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di
quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti
sanzioni:
a) la decurtazione di una
mensilità, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia
prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) la decurtazione di due
mensilità, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia
prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200
euro;
c) la decadenza dal beneficio, nel
caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui si accerti una
discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale
il nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del ReI,
altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebito e la
decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, si applica nei seguenti ammontari:
a) nella misura minima, nel caso in
cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su
base mensile inferiore a 100 euro;
b) nella misura di 1.000 euro, nel
caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un
beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) nella misura di 2.000 euro, nel
caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un
beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
d) nella misura di 3.000 euro, nel
caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;
e) la sanzione è comunque applicata
nella misura massima nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti
reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le
soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. In caso di variazioni nella
composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i
nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU
aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione
dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.
10. L'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo, nonché il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e
8, avviene ad opera dell’ INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate
nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto
delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà. L'INPS dispone altresì,
ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal
beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI può essere richiesto solo
decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al
comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi.
12. I servizi competenti comunicano
all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a
6, ivi compresi i casi di cui all'articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nelle modalità stabilite dal medesimo Istituto,
entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da
sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità
successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali
conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della
prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 13. Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per
l'attuazione del ReI
1. I comuni, in forma singola o
associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del
ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di
ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e
l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione
integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od
organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la
formazione, le politiche abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a
livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) favoriscono con la propria
attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari,
anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attività di comunicazione
istituzionale;
b) assicurano il coinvolgimento
degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti
sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale,
nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà;
c) effettuano le verifiche di
competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei
nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonché ogni altro
controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione
del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a
verificare l'effettiva situazione di bisogno;
d) adottano atti di programmazione,
ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla povertà
nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e
comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto
di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla povertà, entro
sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale
si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di
interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo
7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma
2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse
disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi
operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico
della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
e) favoriscono la più ampia
partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli
interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma
8;
f) operano in stretto raccordo con
gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6,
nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di
evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e concorrenza;
g) facilitano e semplificano
l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il
comune ha la titolarità, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa
disciplina.
Art. 14. Funzioni delle regioni e delle province autonome per
l'attuazione del ReI
1.
Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e
programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome
adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto,
anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di
programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello
essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel
rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie
locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.
L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i
comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche
per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di
cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione
degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione
della variazione.
3. Nell'atto di programmazione
ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono,
in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di
interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo
7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma
2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Nell'atto di programmazione
ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province
autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e
di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti
per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche
abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in
particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe
multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete
finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti
territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e
le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la
progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni
appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al
monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero
uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti
nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di
tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma
2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del
2000. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano
regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono
integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di
contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2
e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del
beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il
Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse
affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria
centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9, comma 9.
7. Con protocollo d'intesa tra il
Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio
di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai
sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione
tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei
rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di
Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere
l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà
disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di
domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla
prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla
misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i
flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del
rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.
Art. 15. Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'attuazione del ReI
1. Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al
ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di
cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione,
consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) è responsabile del monitoraggio
dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a
tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la
lotta alla povertà, gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI
con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a
6;
b) favorisce la diffusione delle
conoscenze e la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento
operativo, sentito il Comitato per la lotta alla povertà;
c) predispone protocolli formativi
e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla povertà e successiva
intesa in sede di Conferenza unificata;
d) identifica gli ambiti
territoriali che presentano particolari criticità nell'attuazione del ReI,
sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati,
segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e
d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio
delle criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di
adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali
carenze;
e) fornisce segreteria tecnica al
Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, anche
avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di
seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.
150 del 2015.
3. Anche al fine di facilitare
l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti
territoriali che presentino le particolari criticità di cui al comma 2, lettera
d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, è costituita una
apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema informativo unitario
dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalità ivi definite,
alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni
che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla
valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei
progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni
sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le
professionalità impiegate.
4. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, predispone,
sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni
disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del
ReI, nonché sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà,
pubblicato sul sito internet istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI. La valutazione è
operata, anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca
redatto in conformità all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici,
allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la
lotta alla povertà, è individuato un campione di ambiti territoriali,
corrispondente a non più del dieci per cento dei nuclei beneficiari, nel quale
è effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le
modalità di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di
selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto
ordinariamente, l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla
sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari
sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione,
con le modalità di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo
svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca. I
dati anonimi possono essere altresì messi a disposizione di università e enti
di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.
6. Ai compiti di cui al presente
articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione
di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione» riferito all'obiettivo
tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.
Art. 16. Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle
povertà
1. Al fine di agevolare
l'attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta alla povertà, di
seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i
diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione
tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui
all'articolo 21.
2. Il Comitato è presieduto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta
alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della
protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti
funzioni:
a) rappresenta il principale
organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati
a livello locale nel contrasto alla povertà;
b) propone, per la successiva
adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma
12;
c) esprime il proprio parere su
atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli
formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);
d) collabora al monitoraggio
dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto
della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme
partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri
interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un
Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di
lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
5. L'Osservatorio è costituito da
rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e
dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli
enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà,
per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente
individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione
e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica
tre anni ed è rinnovabile.
6. L'Osservatorio ha i seguenti
compiti:
a) predispone un Rapporto biennale
sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte
in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà
educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
b) promuove l'attuazione del ReI,
evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto
annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI.
7. Dalla istituzione e dal
funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e
dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Capo III
Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla
povertà
Art. 17. SIA
1. A far data dal 1° gennaio 2018,
il SIA non è più riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia
stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua
ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di
cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come
modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilità di richiedere il ReI con le
modalità di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma è consentita
la possibilità di prelievi di contante entro il limite mensile di cui
all'articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in
possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3,
possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità di cui
all’articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l’anno
2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione
del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del
beneficio economico del ReI ai sensi dell’articolo 4, comma 5, è
corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA,
fatto salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di
cui all’articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la
trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può
essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove
ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3 e comunque non prima della data di
cui all’articolo 25, comma 1. L’intero periodo di fruizione del SIA è comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5.
Art. 18. ASDI
1.
A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto, fatti
salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti
richiesti.
2. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive
modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a
decorrere dal 2019.
3. Per gli effetti delle previsioni
di cui al comma 1, nell'anno 2018 è accantonata una quota di 15 milioni di euro
a valere sulle risorse del Fondo Povertà. In relazione all'effettivo utilizzo delle
risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS
dell'esaurimento delle erogazioni, nonché dell'ammontare complessivamente
erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento
disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente a partire
dall'anno 2018 è rimosso.
Art. 19. Carta acquisti
1. A far data dal 1° gennaio 2018,
ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti
che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è
erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta
acquisti eventualmente già riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di
cui al comma 1, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta
acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
confluiscono nel Fondo Povertà che è conseguentemente integrato per 55 milioni
di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma pari a 55 milioni di euro nel
2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 156, della legge n. 190 del 2014.
3. In relazione all'effettivo
numero di beneficiari della carta acquisti, laddove, in esito al monitoraggio
della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni
inviate dall’ INPS, emerga una strutturale e certificata possibilità di far
fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n.
190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del Fondo Povertà di cui al
medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma
1.
Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. Per gli effetti degli articoli
18 e 19, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di
euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti
di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo
l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in
1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Ai fini del rispetto dei limiti
di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni
beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità
spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In
caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai
sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette
risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo,
l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle
erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non
accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio
delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle
domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi
del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi
Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel più breve tempo consentito, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti
disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili
ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4. Le risorse afferenti al Fondo
Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono
esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel
medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa
di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai
sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei
servizi territoriali per il contrasto alla povertà, ai sensi dell'articolo 7,
possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a
rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in
particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei
protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c),
nonché al finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera d). Le risorse possono altresì essere utilizzate per agevolare
l'implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione degli interventi ai
sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché per le iniziative di comunicazione e
informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in
ciascun anno.
Capo IV
Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi
sociali
Art. 21. Rete della protezione e dell'inclusione sociale
1. Al fine di favorire una maggiore
omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee
guida per gli interventi, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli
interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete è presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) un componente per ciascuna delle
giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati
dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono
individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle città metropolitane di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del
relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete
partecipa, in qualità di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti
sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani
di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di
formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete può costituire gruppi di lavoro con la
partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalità
organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si
articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna
regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e
funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione dei soggetti
di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi
a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di
indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia
di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il
funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete è responsabile
dell'elaborazione dei seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale,
quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7,
comma 2;
c) un Piano per la non
autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di
natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono
nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili,
nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le
priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le
diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori
finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali
target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono
adottati nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono
ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di
indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al
sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si
affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che
orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare
maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete,
le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza
e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, la Rete può formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono
effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà,
prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono
convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di
funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla
maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento
dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Dalla costituzione
della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la
partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale,
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
Art. 22. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
1. In relazione ai compiti
attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un
dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non
generale. Alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale è altresì trasferito un ufficio dirigenziale di livello
non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di
informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del
ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica
vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente
soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono
contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2. All'individuazione delle
funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si
provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale
interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi
4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti
d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo,
nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata e il
coordinamento tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione
dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione
di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce
le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23. Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata
dei servizi sociali
1. Nel rispetto delle modalità
organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi
competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le
politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalità
organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già
previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti
territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed
erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei
distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di
riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito
territoriale includono, ove opportuno, le attività svolte dagli enti del Terzo
settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di
interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello
essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalità
organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei
rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per
la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale
sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi
dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad
assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità
nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che
dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6. Nel rispetto delle modalità
organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
province autonome individuano altresì strumenti di rafforzamento della gestione
associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di
ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico
della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti
ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per
l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti
territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi
meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.
Art. 24. Sistema informativo unitario dei servizi sociali
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi
sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalità:
a) assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni
necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla
valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle
prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di
dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali,
nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella
disponibilità dei comuni;
e) elaborare dati a fini
statistici, di ricerca e di studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo
dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il
casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono
conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle
seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle
prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni
sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e
progettazioni personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE,
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta
dei servizi sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e
degli operatori sociali.
4. Il sistema informativo di cui al
comma 3, lettera a), è organizzato su base individuale. I dati e le
informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che
ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità
che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai
medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui
al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla
normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali,
incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato
invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e
determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio.
6. Le modalità attuative del
sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali
oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati
di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la
disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al
comma 3, lettera b), è organizzato avendo come unità di rilevazione l'ambito
territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia,
dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i
servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi
territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento
e autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui
al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalità
attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari
del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al
comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni
sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del
ReI disponibili nel SIUSS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e
passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca
dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla
frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del
presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative
della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
10. Con riferimento alle persone
con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili
dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal
Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato,
di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni
integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute
nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente comma
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei
servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni
relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e
alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di
competenza, con le modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono
rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.
12. Al fine di migliorare
l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarietà tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a
livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta,
anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai
relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle
prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore
programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un
Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento
e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 25. Disposizioni transitorie e finali
1. A far data dal 1° dicembre 2017,
il ReI può essere richiesto nelle modalità di cui all'articolo 9. Per coloro
che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già
beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo
trimestre 2018.
2. In sede di avvio del ReI, per
l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS
dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della
comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista
all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della
comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima
erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti
territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei progetti,
nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista
la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonché prevedere un
periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è
sospeso ai sensi del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la
fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per
la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS
dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai
medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle
erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla
durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei
trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge n. 190 del 2014, è dedotto dal ReI il solo incremento
dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica
corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
5. Alle attività previste dal
presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7,
commi 2, 3 e 8, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6. Ai fini dell'attuazione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
7. Sono in ogni caso fatte salve le
potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 26. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 23 della legge 8
novembre 2000, n. 328;
b) articolo 16, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018,
fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) articolo 21, commi 3 e 8, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 27. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.