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Categoria: ASSICURAZIONE

Cassazione, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, sez. Unite civili

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) Interpretazione.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO DESIGNAZIONE
DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente – Conseguenze – Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO – DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza – Fondamento.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.