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Categoria: ANTIRICICLAGGIO

*Cassazione, ordinanza, 11 settembre 2024, n. 24396, sez. II civile

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio ex art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis vigente - Segnalazione delle operazioni sospette ad opera del responsabile della dipendenza - Potere discrezionale di valutazione delle operazioni sospette - Contenuto - Rilevanza della liceità dell’operazione finale - Esclusione.


In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 3 della l.n. 197 del 1991, ratione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l’oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un’ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell’operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d’Italia.