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Categoria: ANTIRICICLAGGIO

Cassazione, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 26793, sez. II civile

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette - Art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 - Pagamento in misura ridotta - Facoltà di richiesta da parte del soggetto sanzionato - Pertinenza alla fase del procedimento amministrativo - Istanza da proporre al Ministero - Necessità - Irrilevanza nell'ambito del procedimento giurisdizionale - Limite - Accoglimento della richiesta - Conseguente cessazione della materia del contendere.

 

In tema di violazione della disciplina antiriciclaggio per omessa segnalazione di operazioni sospette, la facoltà di richiedere il pagamento in misura ridotta pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere della definizione agevolata ex art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, l'interessato deve procedere con istanza da proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui esito è irrilevante nel procedimento giurisdizionale, salvo che, in caso di suo accoglimento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.