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Categoria: ASSICURAZIONE

Cassazione, ordinanza 27 aprile 2023, n. 11101, sez. III civile

ASSICURAZIONI - Polizza sulla vita - Eredi del beneficiario premorto - Acquisto della quota - Iure hereditatis - Conseguenze.


Ricorrono le condizioni per applicare l'art. 1412, 2 co. c.c. dovendosi ritenere che l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante operi iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto ("trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte").

(Nel caso di specie gli eredi legittimi sono succeduti alla stipulante per rappresentazione del loro dante causa e la loro successione nei vantaggi dell'assicurazione non può che avvenire nella quota che sarebbe spettata a quello).