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Categoria: ASSICURAZIONE

Corte Costituzionale, sentenza 7 febbraio 2024 (dep. 29 febbraio 2024), n. 32

Assicurazione (Contratto e imprese di) – Contratto di assicurazione sulla vita – Diritti derivanti – Prescrizione, nella disposizione vigente ratione temporis – Termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, anziché di dieci anni, secondo la regola generale – Irragionevolezza e violazione della tutela del risparmio previdenziale – Illegittimità costituzionale in parte qua.


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto- legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
(Nel caso di specie la Corte Costituzionale si è pronunziata sulla questione della prescrizione biennale dei diritti del beneficiario di una polizza sulla vita, data la ricorrenza di assicurazioni o polizze sulla vita con funzione non solo previdenziale, ma anche pianificatoria della successione).