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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 22 maggio 2024, n. 14256, sez. II civile

Comunione – Condominio – Matrimonio – Regime patrimoniale.


Ciò che conta per stabilire se l’immobile ricada o meno nella comunione legale non è se esso sia stato acquistato esercitando un diritto personale di opzione, originariamente attribuito all’assegnatario dell’immobile di proprietà dell’Inpdap (ed a seguito di rinuncia dello stesso, non all’acquisto non ancora avvenuto, ma all’opzione, trasferita al familiare convivente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale, compresa nella specie la residenza nell’immobile), ma se l’acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno, o da entrambi i coniugi (la comunione legale secondo l’art. 177 lettera a) vale infatti anche per gli acquisti separatamente compiuti dai coniugi) durante la vigenza del regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, e se ricorra o meno una delle eccezioni tassative alla comunione legale previste dall’art. 179 c.c., tra le quali non è compreso l’esercizio da parte di uno dei coniugi di un diritto di opzione, o di un precedente diritto di prelazione.