Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 10 giugno 2024, n. 16083, sez. II civile

Alloggio del portiere – Comunione – Cose e servizi comuni – Vincolo di destinazione - Servitù.


Il negozio con cui si imprime ad un immobile il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni “propter rem”. Il vincolo di destinazione, essendo volto a beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di proprietà esclusiva degli obbligati, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso.