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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 14 giugno 2024, n. 16619, sez. II civile

Onere della prova – Parti comuni dell’edificio – Proprietà – Regolamento condominiale – Rivendicazione.


La presunzione legale di comunione stabilita dall’art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali. Quando un condomino pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio. Il regolamento approvato non costituisce titolo dirimente per la soluzione della questione dedotta in lite se non si tratta di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto ovvero volto a costituire modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti degli stessi.