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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5023, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) -SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Art. 1127 c.c. – Presupposti di applicazione – Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra – Applicazione in favore di locali interrati – Esclusione.


L'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso.