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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 21 giugno 2022, n. 19940, sez. II civile

CONDOMINIO - Cortile condominiale - Possesso su una porzione dell’area - Acquisto successivo - Cumulo del possesso - Ai fini dell’usucapione - Ammissibilità - Titolo astrattamente idoneo - Sufficienza.


Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146 c.c., comma 2, (nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un "titolo" astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la traditio del medesimo oggetto del possesso.