Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 22 giugno 2022, n. 20145, sez. II civile

CONDOMINIO – Nesso di condominialità - Diverse tipologie costruttive - Edifici indipendenti.


Il nesso di condominialità, presupposto della regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in diverse tipologie costruttive, sia estese in senso verticale sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle esemplificatamente elencate nell'art. 1117 c.c., salvo che il contrario risulti dal titolo.

La condominialità si reputa sussistente anche nel caso di edifici indipendenti, ossia quando manchi uno stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, a mente degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., ove consente lo scioglimento del condominio se l'edificio si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.