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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6114, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - Sottotetto di un edificio - Funzione di isolamento e protezione dell’alloggio sottostante - Instaurazione di rapporto di accessorietà e dipendenza - Conseguenze - Possibilità di una sua separazione senza alterare il rapporto di complementarietà dell’insieme - Esclusione - Effetti - Inconfigurabilità del possesso “ad usucapionem” dello stesso dal proprietario di altro immobile.


Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.