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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14531, sez. II civile

CONDOMINIO - Oneri condominiali - Vendita immobiliare - Pagamento da parte del compratore - Richiesta di restituzione - Anche per oneri anteriori al biennio - Legittimità.


La responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina.