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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 1 luglio 2024, n. 18003, sez. II civile

Assemblea condominiale – Condomini – Parti comuni – Poteri Amministratore.


Quando l’amministratore abbia esperito un’azione concernente le parti comuni dell’edificio, ma eccedente dai limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., previa autorizzazione dell’assemblea, il giudice non può accertare incidentalmente che la deliberazione autorizzativa non è stata approvata con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 4, c.c., in quanto una delibera adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge è annullabile e perciò, ove non impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.