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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 21 marzo 2022, n. 9069, sez. II civile

CONDOMINIO - Posti auto condominiali - Delibera dell’assemblea - Assegnazione ai soli proprietari degli alloggi - A tempo indefinito - Esclusione dei proprietari dei negozi - Legittimità - Esclusione - Rischio usucapione di beni - Configurabilità.

Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini - nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali - di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune "animo domini", della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area.