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Categoria: CONDOMINIO

Corte d'Appello di Roma, sentenza 10 novembre 2022, n. 7136, sez. VIII

CONDOMINIO - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - Alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Spese di abbattimento e reimpianto - Decoro architettonico - Ripartizione fra tutti i condomini – Sussiste.


Nel caso in cui il beneficiario dell’originario atto di assenso edificatorio si sia, con atto d’obbligo allegato alla concessione edilizia, impegnato nei confronti della PA a non modificare la destinazione d’uso del bene in precedenza assentito, le prescrizioni contenute nella concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente che non è consentito ai privati di rimuovere o modificare.

La prescrizione della messa a dimora di un congruo numero di alberature in un complesso immobiliare costituente il condominio costituisce una situazione giuridica a vantaggio dell’intero edificio, situazione che inerisce il proprietario esclusivo del giardino.

Gli alberi, rientranti nella proprietà esclusiva in forza del vincolo di destinazione, arrecano ai condomini l’utilità di elemento ornamentale concorrendo a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio che è bene comune tutelato dalla legge; ne consegue che tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento e il reimpianto.