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Categoria: CONDOMINIO

Tribunale di Bari, sentenza 20 settembre 2021, n. 3299, sezione III civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI - Sopraelevazione - Proprietario del lastrico solare - Colonna d'aria - Indennità - Sussiste.

La colonna d'aria non costituisce oggetto di diritti, non essendo suscettibile di essere oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà esclusiva del lastrico. La proprietà della colonna d'aria va piuttosto intesa come diritto in capo al proprietario del lastrico, che ha la facoltà di utilizzare senza limitazione lo spazio sovrastante mediante sopraelevazione. In caso di sopraelevazione attuata da uno dei condomini, il giudice dovrà, poi, distinguere tra le opere eseguite mediante occupazione della colonna d'aria sovrastante alla proprietà esclusiva, alle quali si applica l'articolo 1127 c.c., quelle eseguite sulle parti comuni che costituiscano innovazioni, alle quali si applica l’art. 1120 c.c., quelle seguite sulle parti comuni che non costituiscano innovazioni, alle quali si applica l’art. 1102 c.c.

In tema di condominio, poiché lo spazio aereo non costituisce un bene giuridico suscettibile di autonomo diritto di proprietà, un titolo che riservi all’originario unico proprietario dell’immobile la “proprietà” di “tutta l’area soprastante al quarto piano del fabbricato non è evidentemente di per sé idoneo ad escludere l’obbligo di pagamento dell’indennità di sopraelevazione, prevista dall’art. 1127 c.c., indennità che intende appunto compensare, sia pure parzialmente, gli altri condomini dell’aumento del diritto sulle parti comuni connesso alla sopraelevazione; tale titolo può essere ritenuto attributivo di un diritto di superficie al predetto proprietario, perché il diritto di sopraelevare sorge, per legge, a favore del proprietario dell’ultimo piano contemporaneamente alla costituzione del condominio, potendosi, quindi, attribuire a tale titolo soltanto la più limitata efficacia, ex art. 1124 c.c., di rinuncia dell’acquirente alla futura ed eventuale indennità di sopraelevazione che, tuttavia, non avendo efficacia reale, non impegna neanche gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.

Giacché il titolo deriva direttamente dalla legge ed è volto a tutelare il condominio sulla cui proprietà si procede a sopraelevazione, non possono terze parti disporre del suddetto diritto, non essendo consentito il prodursi per questa via di effetti giuridici su terzi estranei al rapporto convenzionale e direttamente tutelati dalla legge.