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Categoria: CONDOMINIO

Tribunale di Tivoli, sentenza 2 novembre 2022, n. 1513

Cortile condominiale – Eliminazione di una siepe – Parti comuni – Innovazioni - Stabilità e sicurezza del fabbricato – Divieto.


L'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore.

Nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno ritenuti comuni a norma della suddetta disposizione». L'abbattimento di un albero comune può essere validamente assimilato all'abbattimento della siepe, «elementi, entrambi, certamente rientranti nella categoria delle cose comuni di cui all'art. 1117 c.c.».

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., sono oggi “vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, quelle che ne alterino il decoro architettonico e quelle che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento di un solo condomino”, mentre la decisione di tutte le altre innovazioni è regolamentata prevedendo, per la loro approvazione, determinate maggioranze e modalità di convocazione assembleare, consentendo altresì, ricorrendo particolari condizioni, anche l'approvazione di innovazioni “gravose e voluttuarie” ai sensi dell'art. 1121 c.c.

Per i fini che qui interessano l'innovazione rappresentata dalla eliminazione della siepe integra il divieto di cui al sopra citato ultimo comma dell'art. 1120 c.c.