Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 27 febbraio 2025, n. 5201, sez. II civile

Caparra confirmatoria – Contratto preliminare – Diritto di recesso - Inadempimento.

 

In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, qualora i promissari acquirenti risultino inadempienti, il promittente venditore può trattenere la caparra confirmatoria ricevuta e ottenere il rimborso delle spese necessarie alla riduzione dell’immobile allo stato originario. Tuttavia, il risarcimento dei danni ulteriori è escluso qualora il promittente eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, c.c., il quale prevede che la caparra confirmatoria risarcisca convenzionalmente il danno da inadempimento.