Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 340, sez. II civile

CONTRATTI - Preliminare di vendita - Immobili - Offerta reale - Costituzione in mora del creditore.


Affinché l’offerta reale del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide.