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Cassazione, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34196, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - Prezzo dovuto dal retraente all'acquirente - Determinazione in misura superiore a quella risultante dal contratto trascritto - Esclusione - Pattuizione di un prezzo diverso tra alienante e acquirente retrattato - Irrilevanza - Fondamento.


In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.