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Cassazione, ordinanza, 18 ottobre 2024, n. 27042, sez. II civile

Contratto d’opera intellettuale – Difformità e vizi dell’opera – Diritto al compenso – Risoluzione del contratto.


Nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non richieda la risoluzione del contratto per inadempimento ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La domanda risarcitoria non comporta la risoluzione del contratto, e le ragioni del committente possono trovare tutela in essa, purché non si tratti di vizi tali da rendere l’opera completamente inutilizzabile.