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Cassazione, ordinanza, 20 settembre 2024, n. 25339, sez. III civile

LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Locazione di cosa altrui - Estinzione del diritto di godimento in capo al locatore - Risoluzione automatica del contratto - Esclusione - Conseguenze.


In materia di locazione di cosa altrui, l’estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l’automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l’utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente.