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Cassazione, ordinanza, 26 aprile 2024, n. 11188, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE Nullità della singola clausola - Effetti - Estensione dell'invalidità all'intero contratto o conservazione dello stesso - Criteri - Onere della prova gravante sull'interessato - Sindacato del giudice - Contenuto.


Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.