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Cassazione, ordinanza, 29 aprile 2024, n. 11422, sez. II civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Sottoscrizione in bianco - Riempimento contra pacta - Violazione dell'accordo di riempimento negativo - Abuso di biancosegno - Sussistenza - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Esclusione.


Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.