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Cassazione, ordinanza 10 maggio 2024, n. 12843, sez. II civile

Condizione – Falsus procurator – Forma del preliminare – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – Proposta – Rappresentante – Ratifica.


La ratifica di un negozio può essere compiuta in forma espressa da un rappresentante del dominus negotii, anche in sede processuale, se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende lo specifico potere di disporre del diritto in contesa, potere che non può essere desunto dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende “ogni più ampia facoltà di legge”. La ratifica “condizionata” non è compatibile con la natura del negozio regolato dall’art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché la ratifica subordinata al mutamento di alcune delle pattuizioni cristallizzate nel contratto concluso dal falsus procurator ovvero all’avverarsi di un avvenimento futuro e incerto non può essere vincolante nei confronti del terzo contraente, atteggiandosi piuttosto come nuova proposta contrattuale rimessa all’accettazione di tale terzo. La mera immissione nella disponibilità dell’immobile, senza la specificazione del titolo di tale immissione e senza alcun collegamento temporale con la data di stipulazione del negozio, non costituisce ratifica del contratto preliminare di vendita concluso dal falsus procurator del promittente venditore, poiché essa non implica necessariamente la volontà di far proprio il contratto medesimo ed è priva della forma scritta ad substantiam.