Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4717, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - Giudizio sulla nullità di un contratto - Esclusione della nullità - Limiti oggettivi - Circoscrizione al motivo di nullità dedotto dalla parte o rilevato d’ufficio dal giudice - Esclusione - Ricomprensione di qualsiasi motivo di nullità - Sussistenza.

Il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente).