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Cassazione, ordinanza 22 marzo 2023, n. 8161, sez. II civile

CONTRATTI - Mediazione immobiliare - Incarico professionale - Fotocopia dell'incarico - Prodotta in giudizio - Disconoscimento dell'incarico - Istanza di verificazione - Necessità - Mancanza - Perdita della provvigione.


Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l’abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui – all’esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicità e l’originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l’efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall’art. 2702 c.c.

(In tema di contratti, il mediatore immobiliare perde la provvigione se non chiede la verificazione dopo il disconoscimento della fotocopia dell'incarico. Il professionista che intende avvalersi del documento, infatti, è tenuto a produrre in giudizio l'originale per far effettuare la perizia grafica).