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Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2023, n. 2558, sez. II civile

CONTRATTI - Con professionista - Clausola che deroga alla competenza giurisdizionale - Vessatoria.


Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l'efficacia della deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri, del d.lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. t), al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma del, d.lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista, dal citato art. 34, comma 5. In particolare, si è detto che "la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola", ponendosi l'esistenza della trattativa come un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.