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Cassazione, ordinanza 27 marzo 2024 n. 8342, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Diritto di prelazione e riscatto agrario - Fondo parzialmente destinato al taglio degli alberi - Equiparazione della silvicoltura alla coltivazione - Fondamento.


Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all’art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all’attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.