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Cassazione, sentenza, 8 gennaio 2025, n. 407, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.

 

Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.