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Cassazione, sentenza 17 marzo 2023, n. 7249, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Riconoscimento giudiziale del diritto - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Sussistenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Insussistenza - Fondamento.


In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.