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Cassazione, sentenza 7 novembre 2022, n. 32720, sez. II civile

CONTRATTI - Autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia - Garante - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto principale - Esclusione - Limiti - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia - Ammissibilità - “Exceptio doli” – Nozione - Opponibilità da parte del garante - Limiti - Fattispecie.


Nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’articolo 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.