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Consiglio di Stato, sentenza, 13 settembre 2024, n. 7570, sez. V

Appalto – Chiarimenti della Stazione appaltante – Opere pubbliche.


Le clausole violative del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 2016 devono ritenersi affetta da nullità, e pertanto da considerare come non apposte e quindi disapplicabili, poiché finiscono per integrare un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, cosa non consentita dall'ordinamento, che anzi in tal caso prevede la sanzione massima della nullità.

Detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come "non apposta" a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione.