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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 6 maggio 2022, n. 18073, sez. III penale

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Rimessione in pristino ex art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 - Presupposti applicativi - Indicazione.


In tema di tutela penale del paesaggio, la speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, richiede generalmente un "quid pluris" rispetto alla mera demolizione delle opere abusive, in quanto, avendo funzione premiale, opera solo ove sia effettuato il tempestivo recupero dell'area sottoposta a vincolo, idoneo a farle riacquistare il precedente aspetto esteriore e l'originario pregio estetico.