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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 16 dicembre 2022, n. 36907, sez. II civile

Complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare – Natura pubblica - Fino al completamento dell'alienazione ai privati di tutti i singoli alloggi.


È possibile catalogare non più come bene pubblico il complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare allorquando è completata l'alienazione ai privati di tutti i singoli alloggi.

Infatti, in presenza di un immobile ancora destinato allo scopo pubblico, sia pure limitatamente anche a una sola delle unità abitative assegnata in uso, non può ravvisarsi la sussistenza di atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà continuare perseguire lo scopo di legge; cosicché deve escludersi la sussistenza di una sdemanializzazione tacita ex art. 829 c.c.