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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 20 giugno 2022, n. 19759, sez. II civile

EDILIZIA E URBANISTICA - Cambio destinazione d'uso - Titolo edilizio - Natura - Atto amministrativo pubblico di carattere urbanistico o catastale - Dimostrazione - Legittimità - Conforme.


In ordine all'omessa considerazione della planimetria allegata alla relazione peritale, ai fini di comprovare il mutamento della destinazione d'uso del bene (da magazzino a esercizio commerciale), si rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, tale destinazione può essere dimostrata solo all'esito dell'esibizione di uno specifico titolo abilitativo edilizio. Né tale dimostrazione può provenire dal certificato di agibilità, atteso che tale documento viene rilasciato per attestare le condizioni di sicurezza e salubrità di un immobile (atte in sé a consentire l'utilizzabilità eventuale dell'immobile per usi commerciali), ma non ha la finalità di provare l'attuale destinazione di un immobile, che deve invece risultare dal titolo edilizio.

Pertanto, a tali fini la destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile - ancor di più allorché il cambio di destinazione riguardi categorie non omogenee D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 23 ter, - è unicamente quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale.