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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 29 marzo 2023, n. 8923, sez. II civile

PROPRIETÀ - Distanze tra le costruzioni - Insediamenti produttivi - Variante semplificata - Approvazione del Comune - Possibilità di costruire a distanza inferiore dal confine - Esclusione - Motivi.


La "variante semplificata", introdotta nel panorama ordinamentale dal D.P.R. n. 447/1998, art. 5 (provvedimento interamente abrogato dal D.P.R. n. 7 settembre 2010, n. 160, art. 12, comma 7), è un istituto alternativo ed eccezionale, che comporta una rilevante deroga al modello ordinario di approvazione di una variazione allo strumento urbanistico, in funzione anticipatoria e sostitutiva delle capacità revisionali delle esigenze di sviluppo del territorio, in attuazione dell'interesse pubblico ad assecondare con prontezza insediamenti produttivi.

Non può quindi ritenersi che attraverso l'approvazione della variante semplificata e del progetto edilizio, il Comune, oltre ad autorizzare l'insediamento progettato, abbia consentito di derogare alle regole generali in tema di distanze con cui, in funzione integrativa della disciplina codicistica, ha inteso disciplinare l'attività costruttiva sul suo territorio, in modo generale ed astratto.

(Nel caso di specie la variante semplificata approvata dal Comune per favorire gli insediamenti produttivi non consente di costruire a distanza inferiore dal confine. La scelta operata dall'ente locale, infatti, rimuove solo un limite al diritto di edificare ma non deroga alle regole tra privati in materia edilizia e di distanze tra le costruzioni.