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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza, 29 gennaio 2025, n. 3752, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Avente causa dall'autore dell'abuso - Dovere di informazione circa la liceità del bene - Sussistenza - Mancato reperimento di alloggio alternativo - Ignoranza colpevole - Conseguenze - Principio convenzionale di proporzionalità - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di reati edilizi, l'avente causa dall'autore dell'edificazione è tenuto ad informarsi, al momento dell'acquisto, in ordine alla liceità delle opere realizzate, senza che possa giovarsi della propria colpevole ignoranza, sicché non può dedurre, a giustificazione del non avvenuto reperimento di un alloggio alternativo, la mancata tempestiva conoscenza dell'ordine di demolizione, né può invocare, a proprio favore, il rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, del principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, le cui garanzie procedurali non si estendono al terzo estraneo al procedimento penale. (Fattispecie relativa ad immobile abusivo traferito "mortis causa").