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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 10 gennaio 2023, n. 388, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Decreto cd. Genova - Isola di Ischia - Edifici danneggiati dal terremoto del 21 agosto 2017 - Compatibilità paesaggistica - Mancato parere favorevole della soprintendenza - Condanna definitiva per reato urbanistico - Demolizione - Sussiste.


Si deve ritenere illegittimo il provvedimento di sanatoria invocato dal ricorrente, posto che il preavviso di parere non favorevole alla compatibilità paesaggistica dell’immobile abusivamente realizzato è stato reso a distanza di poco più di tre mesi dalla richiesta, dunque abbondantemente nel termine previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 47/1985, introdotto dall’articolo 32 del decreto legge 269/2003, espressamente richiamato dall’articolo 25, comma 1-bis, del d.l. 109/2018, con la conseguenza inapplicabilità - tra l’altro - dell’articolo 17-bis della l. 241/1990, parimenti richiamato dai provvedimenti emessi dal Comune dell’isola di Ischia relativamente a un edificio danneggiato dal terremoto del 21 agosto 2017, posto che, ai sensi del terzo comma di tale disposizione, quando si tratti dell’acquisizione di «assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche», il termine decorso il quale il parere può ritenersi acquisito è quello di 180 giorni espressamente previsto dalla citata disposizione di legge.

In caso di infruttuoso decorso del termine per l’espressione del parere ai sensi del comma 8 del citato art. 146 d.lgs. 42/2004, la soprintendenza non resta privata dal potere di esprimere un parere, che, pur non essendo più vincolante, dovrà comunque essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso.