Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 11 aprile 2023, n. 14964, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Frazionamento dell’immobile - decreto cd. “Sblocca Italia” - Aumento della volumetria e alterazione della destinazione d’uso - Insussistenza - Permesso di costruire – Necessità - Non sussiste - Scia - Necessità - Mancanza - Sanzione penale - Non sussiste.


A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 133 del 2014, art. 17 comma 1 lett. b), n. 1 e 2, conv. in L. n. 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire. In tale ultimo caso, invero, il frazionamento dell'unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), soggetto unicamente alla S.C.I.A. di cui al successivo art. 22, comma 1, lett. a). In assenza di quest'ultima, dunque, non possono applicarsi le sanzioni penali di cui all'art. 44, stante il disposto di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37, ult. comma, e 44, comma 2-bis. Solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d'uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell'unità immobiliare, il permesso di costruire e, pertanto, configurabile, in sua assenza, il reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b).