Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 16 febbraio 2022, n. 5032, sez. II civile

EDILIZIA - Edilizia pubblica - Alloggio del Comune - Contratto preliminare con l’assegnatario - Morte dell’assegnatario - Sentenza di trasferimento richiesta dagli eredi - Ammissibilità Esclusione - Motivi.

In ragione della speciale disciplina dettata dal d.l. n. 244 del 1995, conv., con modifiche ed integrazioni, nella l. n. 341 del 1995, (recante "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse"), con la quale è stato aggiunto l'art. 21-bis (sul "trasferimento di alloggi"), l'acquisizione, in favore dell'assegnatario, della proprietà dell'alloggio consegue esclusivamente alla stipula del contratto di cessione, di cui potrebbe produrre gli effetti la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., nel caso - come quello di specie - in cui sia stato formalmente concluso solo un preliminare di cessione in proprietà in favore dell'assegnatario. Tuttavia, la sopravvenuta morte della parte assegnataria, senza che sia già intervenuto il contratto di cessione in proprietà o sia, eventualmente, già stata emessa la sentenza produttiva degli stessi effetti nel caso di preventiva conclusione di un preliminare del negozio di cessione, determina la caducazione del procedimento di assegnazione e il riacquisto della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente concedente, senza potersi, quindi, ritenere operante il diritto automatico al subentro degli eredi dell'assegnatario, tenuti, invero, nella eventuale sussistenza delle condizioni di legge in capo agli stessi, ad instaurare un nuovo autonomo procedimento di assegnazione in loro favore.

(Fattispecie relativa ad un trasferimento di alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata dopo gli eventi sismici).