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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 2 novembre 2022, n. 43250, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Illecito edilizio - Procedura di fiscalizzazione - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.


In tema di reati edilizi, compete al giudice dell'esecuzione la valutazione della possibilità di non eseguire l'ordine di demolizione ove non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi per il pregiudizio derivante alla porzione di immobile legittimamente edificata, secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tale decisione potendo inoltre essere sindacata in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che, in un caso di interconnessione delle opere abusive con quelle regolarmente assentite, aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione sul rilievo che, con essa, non si sarebbe pregiudicata la staticità dell'edificio).