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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 20 luglio 2021, n. 20761, sez. unite civili

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Edilizia residenziale pubblica - Subentro nell'assegnazione dell'alloggio – Silenzio assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo.