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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 22 marzo 2022, n. 9264, sez. II civile

EDILIZIA E URBANISTICA - Confini - Distanze legali - Zona omogenea - Costruzioni - Regolamento comunale - Criteri - Natura - Strumenti urbanistici - Sussiste - Difforme.


La disciplina delle distanze delle costruzioni dai confini applicabile ai fabbricati situati in una determinata zona omogenea va individuata nella disciplina dettata dagli strumenti urbanistici per i fabbricati insistenti in tale zona, a prescindere dalla destinazione di tali fabbricati e dalla eventuale difformità della stessa rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona. Ciascun proprietario di un suolo edificatorio nel momento in cui realizza su di esso una costruzione trova i propri diritti e i propri doveri conformati nella normativa applicabile alla zona in cui si sviluppa la propria attività costruttiva. La disciplina delle distanze di un fabbricato dal confine è dunque legata alla zona dove è il fabbricato e non alla sua destinazione: l'eventuale difformità della destinazione rispetto a quella consentita dallo strumento urbanistico della zona non incide sulla disciplina delle distanze dai confini.