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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 24 gennaio 2022, n. 2530, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Reati edilizi - Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Impartito dal PM - Verifica amministrativa - Disposta dal giudice dell’esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Fiscalizzazione dell’illecito - Limiti.

L’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa.

La procedura di “fiscalizzazione” trova applicazione solo in caso di interventi ed opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all’intervento edilizio e di interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, i quali, ex lege, devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso. Se, tuttavia, risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte in conformità, il DPR n. 380/2001, artt. 33 e 34, prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell’illecito edilizio.